Voucher Manager - Consulenza e Innovazione

23.09.2019

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto un con­tributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle PMI, per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0, e di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa.

Deve invece ancora essere emanato il DM recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell’ammissione al contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • si qualificano come micro, piccola o media impresa ai sensi del DM 18.4.2005 (indipenden­te­mente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali);
  • non rientrano tra le imprese attive nei settori della pesca, acquacoltura e produzione pri­ma­ria di prodotti agricoli (settori esclusi dall’art. 1 del regolamento UE 1407/2013);
  • hanno sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultano iscritte al Re­gistro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
  • non sono destinatarie di sanzioni interdittive e risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
  • non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

 

Possono beneficiare del contributo anche le imprese, in possesso dei suddetti requisiti, aderenti a un contratto di rete.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di con­su­len­za specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporanea­mente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a 9 mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete.

La consulenza deve essere finalizzata ad indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasfor­mazione tecnologica e digitale attraverso l’applicazione di una o più delle seguenti tecno­lo­gie abilitanti:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud, fog e quantum computing;
  • cyber security;
  • integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo-macchina;
  • manifattura additiva e stampa tridimensionale;
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
  • programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tut­ti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati;
  • programmi di open innovation.

Gli incarichi manageriali possono inoltre indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso:

  • l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa;
  • l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a investitori in­di­pen­denti specializzati nel private equity o nel venture capital, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale (quali, a titolo esemplificativo, l’equity crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di minibond).

 Possono essere considerate ammissibili solo le spese relative a prestazioni dedotte in contratti di consulenza specialistica sottoscritti successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.

Spese escluse

Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per servizi di consulenza specialistica relative alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di:

  • consulenza in materia fiscale, contabile e legale;
  • mera promozione commerciale o pubblicitaria.

Determinazione del contributo a fondo perduto

Il contributo è riconosciuto in misura diversa a seconda del soggetto beneficiario, nel rispetto del regime de minimis:

- Micro e piccole imprese

Il contributo è riconosciuto alle micro e piccole imprese:

  • in misura pari al 50% delle spese ammissibili;
  • nel limite massimo di 40.000,00 euro.

- Medie imprese

Il contributo spetta alle medie imprese:

  • in misura pari al 30% delle spese ammissibili;
  • nel limite massimo di 25.000,00 euro.

- Rete d’imprese

Nel caso in cui la domanda di ammissione al contributo sia presentata da una rete di imprese, il contributo è riconosciuto:

  • in misura pari al 50% delle spese ammissibili;
  • nel limite massimo complessivo di 80.000,00 euro.

Revoca del contributo

Il contributo concesso o erogato è revocato, in misura totale o parziale, qualora:

  • sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero il venir meno delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell’agevolazione concessa;
  • risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
  • risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria;
  • intervenga il fallimento dell’impresa beneficiaria ovvero l’apertura nei confronti della medesima di una procedura concorsuale;
  • sia riscontrato il mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni;
  • l’attività economica dell’impresa beneficiaria, o una sua parte, venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 anni dalla data di conclusione della consulenza.