Decreto Legge "Ristori"

28.10.2020

Varato il decreto “Ristori”, i nuovi aiuti per le imprese danneggiate dalle misure restrittive

Nel prospetto che segue si riporta una sintesi delle principali misure contenute nel provvedimento, predisposta sulla base della bozza del decreto-legge che attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO

Soggetti ammessi          

  • Previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuati in allegato nel decreto, riconducibili ai settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020);

  • NOTA BENE: Possono essere individuati, con appositi decreti, ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, rispetto a quelli riportati in allegato al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Soggetti esclusi             

  • Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020. 

Condizioni

  • Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni).

NOTA BENE: Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.  

Determinazione dell'ammontare del contributo ed accreditamento

SOGGETTI

- Che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto “Rilancio” (1) (2)
- Che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto “Rilancio” (1) (9)

DETERMINAZIONE dell'AMMONTARE (7) (10)

- Come quota del contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del decreto “Rilancio” (1) (8)
- Come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25, commi 4, 5 e 6 , del decreto “Rilancio” (1) (5) (6)

ACCREDITAMENTO

- Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente.

NOTA BENE:
- Il comunicato stampa diffuso dal Governo a margine del Consiglio dei Ministri precisa che “è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza”.

- Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un'apposita istanza, da presentarsi in via telematica utilizzando l'apposito modello (3) (4)

(1) D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
(2) Semprechè non lo abbiano restituito.
(3) Approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 giugno 2020.
(4) Non possono comunque accedere al contributo i soggetti la cui partita Iva risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.
(5) Se l’ammontare dei ricavi o compensi è superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui all'art. 25, comma 5 , lettera c), del D.L. n. 34/2020.
(6) Tali quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’allegato al presente decreto.
(7) L'importo del contributo non può comunque essere superiore a 150.000,00 euro; per i soggetti riconducibili al codice ATECO 55 (Alberghi e strutture simili), detto limite si applica per unità produttiva.
(8) Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020, l’ammontare del contributo è determinato applicando determinate percentuali (riportate nell’allegato 1 al decreto) agli importi minimi di:

  • 1.000,00 euro per le persone fisiche;
  • 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

(9) Si tratta in sostanza dei soggetti che non erano riusciti a presentare l’istanza ai sensi del richiamato art. 25 del decreto “Rilancio”, nel corso dei 60 giorni previsti dal Provvedimento 10 giugno 2020. Sarà quindi riaperto il canale web per consentire solo a tali soggetti di presentare l'istanza e calcolare la quota di contributo spettante sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo.
(10) Il comunicato stampa diffuso dal Governo a margine del Consiglio dei Ministri precisa che “L’importo del beneficio varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio”.

Sanzioni e controlli
Si applicano le norme contenute nell'art. 25 del D.L. n. 34/2020.

Viene contestualmente abrogato l'art. 25-bis del D.L. n. 34/2020, che riconosce contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie: anche tali soggetti, quindi, possono usufruire del nuovo contributo.

SETTORI AGRICOLO, PESCA e ACQUACOLTURA

Contributo           

Previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura e alle altre imprese che, alla data del 25 ottobre 2020, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato contenuto nel presente decreto, oggetto delle limitazioni previste dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020.                 

Settori interessati         

Sono i seguenti:                   

  • Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
  • Utilizzo di aree forestali
  • Pesca e acquacoltura
  • Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne
  • Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
  • Produzione di vino spumante e altri vini speciali
  • Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
  • Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
  • Commercio all'ingrosso di fiori e piante
  • Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
  • Commercio al dettaglio di fiori e piante
  • Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
  • Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

 

Soggetti esclusi             

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020.             

Condizioni           

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.      

Determinazione dell'ammontare del contributo ed accreditamento

SOGGETTI

- Che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto “Rilancio” (1) (2)
- Che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto “Rilancio” (1) (4)

DETERMINAZIONE dell'AMMONTARE

- La somma va parametrata ad una percentuale di quanto già corrisposto in precedenza

ACCREDITAMENTO

- Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente.

(1) D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
(2) Semprechè non lo abbiano restituito.
(3) Approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 giugno 2020.
(4) Si tratta in sostanza dei soggetti che non erano riusciti a presentare l’istanza ai sensi del richiamato art. 25 del decreto “Rilancio”, nel corso dei 60 giorni previsti dal Provvedimento 10 giugno 2020. Sarà quindi riaperto il canale web per consentire solo a tali soggetti di presentare l'istanza e calcolare la quota di contributo spettante sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo.       

 

Sanzioni e controlli
Si applicano le norme contenute nell'art. 25 del D.L. 34/2020.

PRINCIPALI NOVITA' PER GLI ALTRI SETTORI

SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE PRIMA CASA       

E' sospesa fino al 31 dicembre 2020, in tutto il territorio nazionale, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’art. 555 c.p.c., avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore: viene così modificato l'art. 54-ter del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).              

AGENZIE di VIAGGIO, TOUR OPERATOR       

Vengono stanziate ulteriori risorse a beneficio del fondo destinato - ai sensi degli articoli 182 del D.L. n. 34/2020 e 77 del D.L. n. 104/2020 - ad agenzie di viaggio e tour operator                    

EDITORIA, LIBRERIE       

Stanziate ulteriori risorse anche per il fondo di cuiall’art. 183, comma 2 , del D.L. n. 34/2020, e destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali.                     

SETTORE ALBERGHIERO e TERMALE

Stanziati ulteriori 100 milioni di euro.
                       

SPETTACOLI – RIMBORSO dei BIGLIETTI      

L’art. 88, commi 1 e 2, del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) - come modificato dall’art. 183, comma 11 , lettera a), del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) - relativo alla possibilità di rimborsare con voucher i titoli di accesso a spettacoli e luoghi della cultura, si applica anche al periodo decorrente dal 24 ottobre fino al 31 gennaio 2021 per i soli titoli relativi a spettacoli dal vivo.                

FIERE

Si estendono alle imprese la cui attività prevalente è l'organizzazione di fiere di rilievo internazionale, i benefici previsti per le fiere internazionali dall'art. 91 del “decreto di agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126).

SOSTEGNO allo SPORT DILETTANTISTICO   

Viene istituito un apposito Fondo a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.                       


Il Fondo viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2020 ed è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.                     


TAX CREDIT LOCAZIONI  

Per le imprese dei settori la cui attività è stata sospesa per effetto del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, indicati nella tabella Ateco allegata al decreto, viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 – a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente - il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.            

 

IMU – SECONDA RATA    

Fermo restando quanto previsto dall’art. 78 del “decreto di agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), per il 2020 non è dovuta la seconda rata dell'Imu relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività oggetto di sospensione ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, semprechè i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.                     

 

MODELLO 770 - RINVIO  

Prorogato al 30 novembre 2020 il termine di presentazione del modello 770/2020.               

 

PROCESSO TRIBUTARIO 

Lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria (provinciale o regionale), da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.                    

 

REDDITO di EMERGENZA

Prevista l'erogazione di due mensilità del Reddito di emergenza a tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio.            

La domanda per la quota di Rem è presentata all'Inps entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.             

 

CASSA INTEGRAZIONE - PROROGA    

Disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.                   

È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

Chi sono i soggetti ammissibili?

Possono accedere al contributo le attività che presentano i seguenti codici ateco:

CODICE

TIPOLOGIA

%

493210

Trasporto con taxi

100

493220

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente

100

561011

Ristorazione con somministrazione

200

561012

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

200

561030

Gelaterie e pasticcerie

150

561041

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

150

561042

Ristorazione ambulante

200

562100

Catering per eventi, banqueting

200

563000

Bar e altri esercizi simili senza cucina

150

591400

Attività di proiezione cinematografica

200

823000

Organizzazione di convegni e fiere

200

900400

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

200

931110

Gestione di stadi

200

931120

Gestione di piscine

200

931130

Gestione di impianti sportivi polivalenti

200

931190

Gestione di altri impianti sportivi nca

200

931200

Attività di club sportivi

200

931300

Gestione di palestre

200

931910

Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

200

931999

Altre attività sportive nca

200

932100

Parchi di divertimento e parchi tematici

200

932910

Discoteche, sale da ballo night-club e simili

400

932930

Sale giochi e biliardi

200

932990

Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

200

960410

Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

200

960420

Stabilimenti termali

200

960905

Organizzazione di feste e cerimonie

200

551000

Alberghi

150

552010

Villaggi turistici

150

552020

Ostelli della gioventù

150

552030

Rifugi di montagna

150

552040

Colonie marine e montane

150

552051

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

150

552052

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

150

553000

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

150

559020

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

150

493901

Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub- urbano

200

773994

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

200

799011

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

200

799019

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

200

900101

Attività nel campo della recitazione

200

900109

Altre rappresentazioni artistiche

200

900201

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

200

900209

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

200

920009

Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)

200

949920

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

200

949990

Attività di altre organizzazioni associative nca

200