Contributo a fondo perduto: pubblicato il provvedimento per la presentazione delle istanze

11.06.2020

L'istanza può essere trasmessa a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre 13 agosto 2020

Contenuto dell’istanza

Ricalcando quelle che sono state le anticipazioni, il contenuto dell’istanza consisterà nell’indicazione:

  • del codice fiscale della persona fisica o società/ente richiedente il contributo;
  • del codice fiscale del legale rappresentante (per soggetti diversi dalle persone fisiche o laddove il richiedente sia minore o interdetto);
  • del codice fiscale del de cuius se il richiedente è un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto.

Venendo invece alla “sostanza”, dovranno essere evidenziati i ricavi dell’esercizio precedente a quello in corso alla data di emanazione del decreto che, ricordiamo, non devono superare i 5 milioni di euro e definiscono la percentuale di spettanza del contributo.

Tali ricavi dovranno essere indicati solo per fasce, senza necessità di indicazione puntuale.

Si andrà quindi ad esclusivamente ad indicare se i ricavi o compensi dell’anno 2019 :

- sono inferiori o uguali a 400.000 euro;

- sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

- superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Il contributo spetta (in misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società) se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Questa condizione, tuttavia, non deve essere rispettata nei due casi elencati di seguito, per evidenziare i quali sono previsti appositi campi:

  1. se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018;  
  2. se il soggetto al 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza “Covid-19”, aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto.

Proseguendo nella compilazione dell’istanza dovrà essere indicato, questa volta in modo puntuale:

  • l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019;
  • l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020.

Si tratta dei valori che consentono la verifica dello scostamento previsto dalla norma (tranne che nei due casi sovra riportati) e forniscono altresì la base di calcolo del contributo stesso, secondo la formula:

Fatturato/Corrispettivi 2019 – Fatturato/Corrispettivi 2020 x percentuale

Ove la percentuale è pari a:

  • 20% se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro;
  • 15% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Infine, dovrà essere indicato l’IBAN del conto corrente sul quale si intende ottenere l’accredito del contributo. Tale conto corrente deve essere intestato al soggetto richiedente il contributo.

Vengono infine richieste al soggetto firmatario dell’istanza una serie di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, inerenti il diritto alla percezione del contributo, o meglio, l’assenza di cause ostative relativamente all’accesso al contributo stesso:

  • dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati al comma 2 dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020:
    1. soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
    2. enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
    3. intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR;
    4. soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
    5. lavoratori dipendenti;
    6. professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103;

  • nel caso in cui l’ammontare del contributorisulti di importo superiore a 150.000 euro, dovrà anche essere compilato il quadro A del modello approvato, che inerisce le dichiarazioni antimafia ex Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale sezione è prevista l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia (art. 85D.Lgs. n. 159/2011).

A chi spetta

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono di seguito elencati.

PRIMO REQUISITO: conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.

ATTENZIONE: Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”).

Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019), secondo la tabella di seguito riportata:

                  

Contributo a fondo perduto tabella

ATTENZIONE: Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 5 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (periodo d’imposta 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento all’importo da riportare nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva. Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 2019.

ATTENZIONE: Se il soggetto richiedente, oltre all’attività agricola, svolge altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2019.

Il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività della persona fisica deceduta.
Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso dell’anno 2019, l’erede dovrà determinare l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell’erede.

ATTENZIONE: In generale, gli importi del fatturato e corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 devono essere calcolati utilizzando un criterio omogeneo, applicato nel medesimo modo per entrambi i mesi.

Nel caso dell’erede che ha proseguito l’attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 30 aprile 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto.
Se la decorrenza cade tra il 1° aprile 2019 e il 30 aprile 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento ad entrambe le partite Iva del deceduto e dell’erede.

SECONDO REQUISITO:  Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:

  1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;

  2. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;

  3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza.

 

Nel caso 1 (soggetto richiedente che ha iniziato l’attività prima del 1° gennaio 2019 e che non si trova in uno dei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020), in merito al requisito della diminuzione del fatturato e dei corrispettivi, si consideri lo schema che segue:

Contributo a fondo perduto tabella -

A chi non spetta

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

  • soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
  • soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
  • enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir
  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir
  • professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
  • soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).

Dichiarazione antimafia

La dichiarazione antimafia non sempre dovrà essere resa laddove il contributo risulti di importo superiore a 150.000 euro.
In alternativa, infatti, il richiedente potrà dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

Trasmissione dell’istanza

L’istanza dovrà essere trasmessa telematicamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.