Bonus vacanze: le Entrate chiariscono le modalità di fruizione

06.07.2020

 L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per beneficiare del “bonus vacanze”.

Nel documento di prassi viene precisato che il bonus può includere anche i costi di servizi accessori, come quelli balneari, semprechè siano indicati nella fattura emessa dall’unico fornitore scelto per trascorrere le vacanze e può essere utilizzato - dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 - presso tutte le strutture che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma, ovvero, “imprese turistico ricettive”, “agriturismi” e “bed and breakfast” (sezione 55 di cui ai Codici ATECO).
L’agenzia chiarisce altresì che il pagamento del soggiorno può essere effettuato anche tramite l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.

Beneficiari

Ambito soggettivo di applicazione della misura: Nuclei familiari con Isee in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40mila euro. La circolare precisa che l'Isee è calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi.

“Nucleo familiare”: Per “nucleo familiare” si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell’Isee. Pertanto è quello costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU. 

Utilizzo del Bonus

Pagamenti ammessi
Il bonus può essere utilizzato per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico-ricettiva.

Attenzione: Il bonus è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare; pertanto il nucleo avrà diritto al credito una sola volta.

Strutture turistico-ricettive

Irrilevanza della natura giuridica dell'azienda
Al fine di individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, si deve fare riferimento ai soggetti che – a prescindere dalla natura giuridica e dal regime fiscale adottato – svolgono effettivamente le attività previste dalla norma.

Esempi di codici ATECO rientranti nell'ambito applicativo della norma

55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
✅ - 55.10.00 Alberghi - fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)

55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI

✅- 55.20.10 Villaggi turistici
✅- 55.20.20 Ostelli della gioventù
✅- 55.20.30 Rifugi di montagna - inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
✅- 55.20.40 Colonie marine e montane
✅- 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed &breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
✅- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence; fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; cottage senza servizi di pulizia

✅- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.

Obblighi del gestore
La circolare precisa che il fornitore del servizio turistico è tenuto a rilasciare – attraverso l'apposita proceudura online sul sito dell'Agenzia delle Entrate - un'autodichiarazione in cui attesta di essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico-ricettiva.

Attività stagionali
Sono ammesse.

Attività non abituali
Non sono invece ricompresi nella norma i soggetti che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente, e che di conseguenza producono redditi diversi ex art. 67, comma 1, lettera i), del Tuir.

Misura

 

Il credito spetta nelle seguenti misure:

COMPOSIZIONE del NUCLEO FAMILIARE

MISURA MASSIMA del CREDITO

1 persona

150 euro

2 persone

300 euro

3 o più persone

500 euro

Procedura

Domanda
Potrà essere presentata - a decorrere dal 1° luglio 2020 - da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare mediante l’applicazione per dispositivi mobili denominata “IO”, resa disponibile da PagoPA Spa, accessibile tramite SPID o la Carta di identità elettronica (CIE).

Verifica dei requisiti e adempimenti conseguenti
Sarà effettuata da PagoPA Spa, che successivamente invierà al soggetto richiedente un messaggio contenente l'esito dell'istanza. In caso di esito positivo della verifica, sarà generato un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto. L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, confermerà il riconoscimento dell'agevolazione, comunicando il codice univoco e il QR-code nonché l’importo massimo dell’agevolazione spettante.

Adempimenti successivi

Soggetto richiedente
All'atto del pagamento presso il fornitore, il componente del nucleo familiare comunica al fornitore il codice univoco, oppure esibisce il QR-code.

Fornitore
Il fornitore:

  • acquisisce il codice univoco o il QR-code;
  • lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell’intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, accessibile mediante, Entratel/Fisconline, la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con apposito provvedimento;
  • verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile;
  • dichiara di essere un’impresa turistico-ricettiva, un agriturismo o un bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Requisiti ulteriori
La norma precisa che:

  • le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore;
  • il totale del corrispettivo dev'essere documentato con fattura o documento commerciale o con scontrino/ricevuta fiscale con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  • il pagamento dev'essere effettuato senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Agenzie di viaggio e tour operator
Il codice univoco (o il relativo QR-code) può essere utilizzato anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator. In tali casi, l’intermediario deve assicurare l’espletamento delle procedure prescritte, comunicando al fornitore del servizio turistico il codice univoco (o il relativo QR-code), unitamente al codice fiscale dell’intestatario della fattura (o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale) e all’importo del corrispettivo dovuto, ai fini del loro inserimento nell’apposita procedura web.

Fruizione

Il credito può essere fruito:

  • nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
  • nella misura del 20%, come detrazione Irpef dovuta per il 2020, in sede di dichiarazione dei redditi (soltanto da soggetto intestatario della fattura o scontrino/ricevuta fiscale).

Soggetto che può fruire dell'agevolazione
Sia lo sconto che la detrazione sono utilizzabili da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente. In particolare, può fruirne il soggetto che risulta intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.

Periodo di utilizzabilità
Lo sconto potrà essere utilizzato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Detrazione residua
Il provvedimento precisa che l’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.

Servizi accessori
La circolare precisa che il bonus vacanze non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall’unico fornitore. Ad esempio, in caso di soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da A, ai fini del bonus è possibile includere i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di B solo se gli stessi sono indicati nell’unica fattura emessa da A.

Rimborsi
Il bonus non può essere rimborsato in caso di mancata fruizione del soggiorno.

Genitori separati
Nel caso di genitori separati con un figlio a carico fiscalmente di entrambi i genitori, la detrazione in esame  può essere fruita nella dichiarazione dei redditi solo dal genitore che nel nucleo familiare ai fini Isee ha il soggetto minore a carico fiscalmente, che ha fruito del servizio e a cui è intestata la fattura.

Recupero dello sconto da parte del fornitore

A decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto effettuato mediante un credito d’imposta di pari importo fruibile:

  • in compensazione, secondo le regole ordinarie,

oppure

  • attraverso la sua cessione, anche parziale, a soggetti terzi (anche diversi dai propri fornitori), banche o intermediari finanziari, attraverso un'apposita piattaforma disponibile in una sezione dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Il cessionario, a sua volta, potrà usufruire del credito d'imposta in compensazione (previa conferma della cessione, da comunicare attraverso la medesima piattaforma).

Codice tributo

E' stato istituito il codice tributo “6915”, per l’utilizzo in compensazione del credito d'imposta con il modello F24. Tale codice tributo è denominato “BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34”.